La decorrenza del nuovo triennio formativo (2023-2025) inizia dal 1° gennaio 2023 e si svolgerà regolarmente senza alcun impedimento dalla proroga del triennio precedente. La decisione di confermare un triennio invece del quadriennio precedentemente ipotizzato garantisce maggiore flessibilità ai professionisti sanitari, ma è importante notare che la proroga di un anno per il triennio 2020-2022 non influirà sulla durata del nuovo triennio formativo.
Inoltre, l'emendamento prevede una "proroga" anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19). La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo ECM per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Questo garantisce un’ulteriore opportunità per i professionisti sanitari che non avevano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini previsti.

Il dossier formativo è un documento che i professionisti possono compilare per avere un esaustivo riepilogo delle attività formative che intendono svolgere e di quelle già svolte. Per compilarlo bisogna iscriversi al sito del Co.Ge.A.P.S.
Esistono due tipi di dossier formativi, il dossier formativo individuale e il dossier formativo di gruppo.
Qualora un professionista compili un proprio dossier formativo congruo con il proprio profilo professionale e, nel corso del triennio, svolga effettivamente almeno il 70% delle attività programmate nel DF, riceverà un bonus di 30 crediti formativi. 10 crediti verranno scalati dai 150 crediti obbligatori del triennio in corso, i restanti 20 nel triennio successivo.
I professionisti possono compilare più dossier formativi (ad esempio uno individuale e uno di gruppo).

Accedendo al portale Co.Ge.A.P.S. tramite il sito dedicato, utilizzando le proprie credenziali di autenticazione.

Riferimenti:
Link al sito

La Legge n.77 del 17 luglio 2020, ha disposto (con l'art.1 comma 1) l'introduzione dell'art. 5-bis "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina" nel Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020" che approva “l'estensione a tutti i professionisti della salute implicati nell'emergenza Covid del bonus ECM. Secondo l'art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge dell'11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.


Riferimenti:
Legge n. 77 del 17 luglio 2020
Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020

Almeno il 40% (60 crediti ECM) devono essere acquisiti in qualità di discente di formazione accreditata. In questo caso è il Provider ECM che trasmette il report, secondo quanto stabilito, al Co.Ge.A.P.S. entro 90 giorni dal termine dell’evento.
Massimo il 60% (90 crediti ECM) possono essere maturati tramite: tutoraggio individuale, docenze in eventi ECM, pubblicazioni scientifiche, crediti esteri, sperimentazioni cliniche, autoformazione (max 20%). In quest’ultimo caso il professionista deve comunicare la formazione individuale svolta (pubblicazioni, tutoraggio, crediti esteri, autoformazione, sperimentazioni) inserendo direttamente i dati sul portale Co.Ge.A.P.S.
Inoltre, il numero di crediti acquisiti mediante eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo.

Accedendo al portale Co.Ge.A.P.S. tramite il sito dedicato utilizzando le proprie credenziali di autenticazione.


Riferimenti:
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Per ogni evento formativo ECM a cui si partecipa il Provider rilascia, al termine dello stesso, un “Certificato ECM del singolo evento formativo” che specifica data, argomento e nr. di crediti ECM acquisiti grazie alla formazione sostenuta.
È possibile inoltre richiedere il “Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo”, che sancisce il conseguimento dei complessivi crediti triennali. Tale Certificato viene rilasciato dai seguenti Enti: Ordini e Collegi professionali, Associazioni (per professioni regolamentate ma non ordinate), la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (professione regolamentata ma non ordinata e professionista non iscritto ad alcuna Associazione).

I Provider ECM nazionali e regionali possono realizzare formazione ECM in modalità RES (residenziale), FAD (formazione a distanza), FSC (formazione sul campo) o BLENDED (formazione mista). In questi casi sarà il Provider stesso a trasmettere il report dei partecipanti e dei crediti acquisiti al Co.Ge.A.P.S. entro 90 giorni dal termine dell’evento. Non è pertanto necessario l’invio dell’attestato ECM al Co.Ge.A.P.S..

I corsi universitari che rilasciano CFU non possono essere considerati utili ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi ECM. I CFU vengono rilasciati da università (pubbliche o private) accreditate al M.I.U.R. - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
I crediti formativi ECM devono essere rilasciati da un Provider (pubblico o privato, nazionale o regionale) che sia stato preventivamente accreditato al Ministero della Salute.

No. La docenza universitaria non fa maturare crediti ECM. Sono, invece, previsti crediti ECM nel caso in cui si rivesta il ruolo di relatore/docente all’interno di un corso accreditato ECM.

I provider accreditati a livello nazionale, così come quelli accreditati a livello regionale erogano crediti ECM validi per l’assolvimento del debito formativo. Non c’è differenza dal punto di vista del professionista sanitario.

No. I crediti ECM possono essere acquisiti anche grazie a corsi, convegni, congressi a titolo gratuito che siano accreditati ECM da Provider riconosciuti.

È possibile completare l’intero obbligo formativo (150 crediti) tramite formazione FAD.

È possibile consultare la normativa e scaricare moduli e allegati vari alla sezione “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” al seguente link:


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Per gli eventi non accreditati in Italia è possibile fare richiesta di riconoscimento dei crediti secondo quanto stabilito dal “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, paragrafo 3.4


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L'attività di "autoformazione" consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali, non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio 2023-2025 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale.

Vedi altre FAQ nella sezione dedicata: LINK ALLA PAGINA